(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 52 del 19 ottobre 2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
    (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, lettera b) e lettera s), dello statuto; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249  (Istituzione  dell'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo); 
  Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e  interventi
in materia di informazione e comunicazione. Disciplina  del  Comitato
regionale per le comunicazioni); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
    1.   Il   sistema   della   comunicazione   e   dell'informazione
dall'entrata in vigore della legge regionale n. 22/2002,  e'  mutato,
dal punto  di  vista  della  tecnologia,  in  modo  esponenziale;  la
normativa statale e' intervenuta in tale settore al fine di regolarne
l'evoluzione  nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  di   una
informazione corretta, ampliando le competenze dell'Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni e conseguentemente  anche  del  Comitato
regionale  per  le  comunicazioni  (CORECOM),  che  e'   suo   organo
funzionale; 
    2. Con l'approvazione della risoluzione 9 dicembre 2020,  n.  14,
relativa al programma di attivita' 2021  del  CORECOM,  il  Consiglio
regionale si e' impegnato a predisporre la revisione della disciplina
ad esso relativa per adeguarla ai cambiamenti intervenuti dalla legge
istitutiva; 
    3. Le funzioni proprie del CORECOM, quale organo di consulenza  e
di gestione della  Regione  in  materia  di  comunicazioni,  si  sono
sviluppate  nel  corso  degli  anni,  per   cui   e'   opportuno   un
aggiornamento  formale  e  sostanziale  della  loro  elencazione  per
includervi le attivita' che  hanno  la  loro  fonte  nella  normativa
statale e regionale, nonche' quelle  relative  alla  vigilanza  e  al
monitoraggio dei nuovi mezzi di comunicazione, divenuti  sempre  piu'
centrali nel sistema mediale, per rafforzare e rendere piu'  efficace
l'azione complessiva del CORECOM in ambito regionale; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Composizione. Modifiche all'art. 21 
                  della legge regionale n. 22/2002 
 
  1. Il comma 7 dell'art. 21 della legge  regionale  n.  22/2002,  e'
sostituito dal seguente: 
    «7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente  di
un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di
un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del
Comitato.»